Sommario
PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
- TITOLO I - Disposizioni generali (artt.1-12)
- TITOLO II - Soggetti (artt.13-35)
- TITOLO III - Organi (artt.36-87)
- TITOLO IV - Organizzazione e personale (artt.88-111)
- TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali (artt.112-123)
- TITOLO VI - Controlli (artt.124-148)
PARTE II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
- TITOLO I - Disposizioni generali (artt.149-161)
- TITOLO II - Programmazione e Bilanci (artt.162-177)
- TITOLO III - Gestione del Bilancio (artt.178-198)
- TITOLO IV - Investimenti (artt.199-207)
- TITOLO V - Tesoreria (artt.208-226)
- TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione (artt.227-233)
- TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria (artt.234-241)
- TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati (artt.242-269)
PARTE III ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (artt.270-272)
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI (artt.273-275)
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia
normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga
le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica
non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le
province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e
le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,
altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali.
Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie locali
Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo
comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono
ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e
le province.
Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della
provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117
della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai
comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle
province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema
delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile .
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano
luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
Articolo 5
Programmazione regionale e locale
La regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli
strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale,
modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di
cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
I comuni e le province adottano il proprio statuto.
Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo
unico.
Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,
lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso
all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.
L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di
pubblicità degli statuti stessi.
Articolo 7
Regolamenti
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono
disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le
garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione
alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti.
Articolo 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune e alla provincia.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune
ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha
promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito
alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del
giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno
ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito
e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli
uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11
Difensore civico
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del
difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la
funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Articolo 12
Sistemi informativi e statistici
Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le
loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la
fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica
in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni
caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con
il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui
agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.